Art. 2.
(Pazienti autorizzati. Requisiti e procedure).
1. Ai fini del riconoscimento quale paziente autorizzato all'uso medico di cannabis, il paziente in condizione clinica debilitante diagnosticata dal medico curante deve presentare la domanda presso l'azienda sanitaria locale competente per territorio. Se il paziente è minore di diciotto anni di età, la domanda deve essere firmata dai genitori o dal tutore legale. Il paziente deve allegare alla domanda i dati contenuti nella propria cartella clinica o, comunque, tutta la documentazione sanitaria concernente la malattia e la relativa sintomatologia.
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2. L'azienda sanitaria locale decide sulla domanda di autorizzazione entro e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della stessa. Se la domanda è accettata, l'azienda sanitaria locale rilascia l'autorizzazione all'uso medico di cannabis, valida su tutto il territorio nazionale.
3. È istituita presso ciascuna azienda sanitaria locale una commissione per il riesame della domanda di autorizzazione all'uso medico di cannabis, composta da tre medici, di cui almeno uno specialista in cure palliative. La commissione è nominata dal dirigente dell'azienda sanitaria locale.
4. Se l'azienda sanitaria locale respinge la domanda di autorizzazione del paziente, lo stesso può presentare ricorso presso la commissione per il riesame di cui al comma 3 entro sette giorni dalla data della notifica del rigetto. La commissione decide, a maggioranza dei suoi membri, entro e non oltre quindici giorni dalla data di presentazione del ricorso.
5. I membri della commissione per il riesame di cui al comma 3 rimangono in carica tre anni. Nel caso in cui un membro debba essere sostituito per qualsiasi motivo, il sostituto rimane in carica fino al termine naturale della nomina del membro al quale è subentrato.